PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.